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Sez. 1, Sentenza n. 5279 del 29/05/1999 (Rv. 526874 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Sopravvenuta modifica legislativa del soggetto obbligato all' adempimento di un debito - Carenza di legittimazione passiva - Configurabilità - Rilevabilità di ufficio, anche in Cassazione, della violazione dell' art. 111 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie (debiti di una U.S.L., anteriori al 1992, ed impugnazione della sentenza nei confronti della A.S.L. subentrata, anziché della Regione).
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526874-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

È rilevabile di ufficio, anche in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva e violazione dell'art. 111 cod. proc. civ., se proposto nei confronti di un soggetto diverso da quello che, per la legge intervenuta dopo la costituzione dell' obbligazione, deve adempierla (nella specie la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza emessa il 22 settembre 1995, proposto da un creditore di una U.S.L. per debiti anteriori al 1992, nei confronti della A.S.L. ad essa subentrata, essendo invece obbligata ad adempiere, ai sensi dell'art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724, la Regione a cui apparteneva la U.S.L.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)