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Sez. L, Sentenza n. 1074 del 03/02/1998 (Rv. 512165 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile - Pregiudizialità necessaria del processo penale - Eliminazione ad opera del nuovo codice di procedura penale - Sospensione del giudizio civile - Presupposti - Sussistenza in concreto delle condizioni per l'efficacia del giudicato penale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512165-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Abolita, con il nuovo codice di procedura penale (e con la conseguente modifica dell'art. 295 cod. proc. civ., attuata dall'art. 35 della legge n. 353 del 1990), la regola della necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile, dettata dall'art. 3 del codice di procedura penale previgente, la sospensione del processo civile consegue alla pendenza di quello penale, pur astrattamente pregiudiziale, solo nei casi in cui in concreto sussistono le condizioni per la futura efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, come precisato dall'art. 211 disp. att. del nuovo cod. proc. pen. (D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271). (Nella specie, la S.C., adita a norma dell'art. 42 cod. proc. civ. come novellato dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990, ha annullato l'ordinanza con cui il giudice di merito aveva sospeso il giudizio civile, rilevando l'ininfluenza ex art. 654 cod. proc. pen. del giudicato penale sull'azione non di danno proposta in sede civile dalla parte offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)