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Sez. 3, Sentenza n. 967 del 28/01/2000 (Rv. 533248 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Configurabilità nei soli casi di cui all'art. 75 cod.proc.pen..
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533248-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La pendenza del giudizio penale per gli stessi fatti posti a fondamento della pretesa azionata nel giudizio civile non è causa di sospensione necessaria del processo civile, non essendo stata riprodotta nel nuovo testo dell'art. 295 cod.proc.civ. la disposizione dell'art. 3 cod.proc.pen. abrogato, salvo che non si verifichino le ipotesi espressamente considerate dall'art. 75 cod.proc.pen..

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)