diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2406 del 02/09/1974 (Rv. 370797 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - AL FINE DELLA LIBERAZIONE DEL CHIAMANTE - CONSEGUENZE - DOMANDE RICONVENZIONALI DEL CHIAMATO CONTRO LE ALTRE PARTI - AMMISSIBILITA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370797-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - AL FINE DELLA LIBERAZIONE DEL CHIAMANTE - CONSEGUENZE - DOMANDE RICONVENZIONALI DEL CHIAMATO CONTRO LE ALTRE PARTI - AMMISSIBILITA - ESTENSIONE.*

Quando la chiamata in causa del terzo e compiuta non al solo fine di essere indennizzato della conseguenza della lite, ma al fine della propria liberazione, indicandosi nel chiamato l'unico responsabile del fatto dedotto in giudizio, sussiste comunanza di causa tra il rapporto sostanziale interessante le parti originarie e quello che fa capo al terzo chiamato, il quale, una volta instaurato il contraddittorio, diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, e puo contro ciascuna di loro proporre domanda riconvenzionale, anche al di fuori delle ipotesi tipiche dell'art 36 cod proc civ. (Conf sulla prima parte 811'72, mass n 356983; (Conf sulla prima parte 2408'71, mass n 353361).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)