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Sez. 1, Sentenza n. 11176 del 13/10/1992 (Rv. 478901 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Violazione - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Successiva ordinanza-ingiunzione - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478901-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

In tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, salva la diversa rilevanza con riguardo alla responsabilità disciplinare per l'agente accertatore e successivamente con riguardo alla più rigorosa valutazione degli accertamenti in sede giudiziaria, la omessa contestazione immediata della violazione, pur quando essa è possibile, non invalida la successiva ordinanza-ingiunzione, qualora si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)