Sez. 1, Sentenza n. 6674 del 13/06/1995 (Rv. 492835 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione amministrativa - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Successiva notificazione del verbale - Ordinanza - Ingiunzione irrogativa della sanzione - Validità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilità - o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 ult. comma legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada - e non invalida perciò la successiva ordinanza - ingiunzione, quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)