Sez. 2, Sentenza n. 2256 del 14/04/1982 (Rv. 420126 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI TITOLI DIVERSI DA QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - ONERE DELLA PROVA A SUO CARICO - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DI TITOLI DIVERSI DA QUELLI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - ONERE DELLA PROVA A SUO CARICO - CONSEGUENZE.*
Quando il convenuto non si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, ma contrappone una difesa positiva, deducendo titoli diversi da quelli posti a fondamento della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui รจ tenuto a fornire la dimostrazione, con le relative conseguenze in caso di prova non offerta nei modi stabiliti dalla legge. (V 379/82, mass n 418073; (V 1633/81, mass n 412304; (Conf 372/80, mass n 403755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)