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Sez. 3, Sentenza n. 6937 del 16/12/1982 (Rv. 424602 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA SUA ESTRANEITÀ AL RAPPORTO GIURIDICO POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424602-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA SUA ESTRANEITÀ AL RAPPORTO GIURIDICO POSTO A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - ONERE PROBATORIO A CARICO RISPETTIVAMENTE DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*

Ai fini della ripartizione dell'Onere della prova, il convenuto, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda (invece di contestare genericamente l'assunto attoreo), propone un'eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta, sicché, se egli si limiti a sostenere la sua estraneità al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda, e pertanto deduca la Mancanza di una delle condizioni dell'Azione, quale l'identificazione in esso convenuto dal soggetto nei cui confronti la legge conferisce all'attore il diritto azionato, spetta pur sempre a quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 citato, l'Onere di provare i fatti giuridici da cui deriva tale diritto mentre, allorché le circostanze costitutive dell'Azione esperita siano desumibili ex actis, incombe al convenuto di dimostrarne la inefficacia. (V 2256/82, mass n 420126; (V 379/82, mass n 418073; (V 1580/76, mass n 380332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)