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Sez. 4, Sentenza n. 26431 del 29/04/2003 Cc. (dep. 19/06/2003) Rv. 225859 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE | Ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225859-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE

È ammissibile il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del giudice sull'istanza di ricusazione del perito, non potendosi ritenere che il rinvio effettuato dall'art. 223, comma 5 cod.proc.pen. all'osservanza nel caso di specie delle norme sulla ricusazione del giudice "in quanto applicabili", escluda la possibilità di ricorrere avverso la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, espressamente prevista dall'art. 41 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 223 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)