Sez. 3, Sentenza n. 6939 del 16/12/1982 (Rv. 424603 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 833/1969 - CONCESSIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITAZIONE ALLA SOLA IPOTESI DI PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO, LIMITATAMENTE ALLA FASE CHE SI CONCLUDE CON L'ORDINANZA NON IMPUGNABILE DI RILASCIO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 833/1969 - CONCESSIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITAZIONE ALLA SOLA IPOTESI DI PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO, LIMITATAMENTE ALLA FASE CHE SI CONCLUDE CON L'ORDINANZA NON IMPUGNABILE DI RILASCIO.*
La concessione del termine di grazia ex art. 4 della legge n. 833 del 1969 per purgare la mora nel pagamento del canone di locazione, trova applicazione nella sola ipotesi in cui sia stata emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. ma non opera nell'ipotesi in cui il procedimento di convalida si sia trasformato, a seguito di opposizione dell'intimato, in un vero e proprio giudizio di cognizione né, a maggior ragione, in quella in cui la domanda risolutoria sia stata direttamente introdotta nelle forme ordinarie; ipotesi nella quale trovano applicazione le norme ordinarie per cui il pagamento successivo alla domanda non vale ad arrestare l'Azione di risoluzione per inadempimento, salvo sempre l'accertamento, ai fini della pronunzia risolutoria, dell'entità dell'inadempimento stesso. (Conf 599/80, mass n 403989; (Conf 2511/79, mass n 398843; (Conf 1786/79, mass n 398152).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)