Sez. 2, Sentenza n. 953 del 13/03/1975 (Rv. 374342 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - CONTESTAZIONE DEL MANDATO - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - CONTESTAZIONE DEL MANDATO - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLABILITA.*
Qualora in Sede di opposizione a decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento degli onorari di avvocato ed i diritti di procuratore spettanti a due professionisti, l'ingiunto contesti di aver conferito ad uno di costoro l'incarico di difesa ed all'altro l'incarico di rappresentanza, la sentenza emessa dal tribunale a conclusione del procedimento, svoltosi con rito ordinario, deve essere impugnata con l'appello e non con il ricorso per Cassazione. (Conf 215/70, mass n 345026; V 693/73, mass n 362865; (V 2142/68, mass n 334308).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)