Sez. 1, Sentenza n. 4191 del 18/10/1989 (Rv. 463887 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE - MANCANZA - INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - OMISSIONE - IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN MATERIA TRIBUTARIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE - MANCANZA - INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - OMISSIONE - IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN MATERIA TRIBUTARIA.*
Anche in materia tributaria - dopo l'equiparazione delle notificazioni a quelle disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ., operata dalla Corte costituzionale (sent. N. 189 del 26 giugno 1974), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 38 lett. E) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui dispensava il messo notificatore dall'Obbligo di inviare lettera raccomandata al contribuente al quale gli avvisi non fossero stati recapitati in mani proprie (con esclusione, peraltro dell'ipotesi della lettera F del predetto articolo) - nelle notificazioni mediante consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata di cui all'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione sicché perfino la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco, non integrando, per contro, alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 cod. proc. civ.. (V 245/89, mass n 461423; (V 665/88, mass n. 457118; (V 5828/87, mass n 454221; (Conf 4972/78, mass n 394711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)