Sez. 2, Sentenza n. 705 del 24/02/1975 (Rv. 374039 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (PERIMETRALI) - APERTURA DEL MURO PERIMETRALE PER PORRE IN COMUNICAZIONE L'APPARTAMENTO D'UNO DEI CONDOMINI CON L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DELLO STESSO UBICATO NEL CONTIGUO EDIFICIO - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (PERIMETRALI) - APERTURA DEL MURO PERIMETRALE PER PORRE IN COMUNICAZIONE L'APPARTAMENTO D'UNO DEI CONDOMINI CON L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DELLO STESSO UBICATO NEL CONTIGUO EDIFICIO - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*
L'apertura di un passaggio attraverso un pannello di riempimento della struttura in cemento armato perimetrale di un edificio in condominio, al fine di mettere in comunicazione l'appartamento di uno dei condomini con altri locali attigui, appartenenti al medesimo ed ubicati in un diverso edificio, importando la Costituzione di una servitu su di una cosa comune a vantaggio di un bene estraneo al condominio, non puo essere effettuata senza il consenso di tutti gli altri comproprietari. (Conf 3960/72, mass n 360710; 1186/71, mass n 351320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)