Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13886 del 23/06/2011 (Rv. 618736 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | CERTALEX - Disdetta - Successiva permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione tacita del contratto - Esclusione - Manifestazione di volontà contraria a quella precedentemente manifestata in ordine alla cessazione del rapporto - Necessità.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)