Sez. 3, Sentenza n. 13346 del 07/06/2006 (Rv. 590711 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Rapporto agrario - Disdetta - Successiva permanenza del conduttore e richiesta di corresponsione del canone - Rinnovazione tacita del contratto - Configurabilità - Esclusione - Manifestazione di volontà contraria a
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
La rinnovazione tacita del contratto di locazione (nella specie conduzione di un fondo rustico) non può desumersi dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto. Pertanto, poiché il conduttore in mora nella riconsegna del bene locato è tenuto sino al rilascio al pagamento del corrispettivo per il godimento della res altrui, una richiesta in tal senso da parte del concedente non può integrare espressione di una volontà contraria a quella precedentemente manifestata di volere la cessazione del rapporto e il rilascio del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1597, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)