Sez. 6 - , Sentenza n. 22046 del 13/12/2018 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276068 - 02
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio - Scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l'ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)