Sez. 3, Sentenza n. 2414 del 10/07/1968 (Rv. 334800 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ATTIVITA SPORTIVA - DANNI SOFFERTI DA CHI SI DEDICA AD UN'ATTIVITA SPORTIVA- RISARCIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DANNI CAGIONATI DA TERZI- RISARCIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNI CAGIONATI AD UN PARTECIPANTE AD UNA GARA DI TIRO AL PIATTELLO.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - ATTIVITA SPORTIVA - DANNI SOFFERTI DA CHI SI DEDICA AD UN'ATTIVITA SPORTIVA- RISARCIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DANNI CAGIONATI DA TERZI- RISARCIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNI CAGIONATI AD UN PARTECIPANTE AD UNA GARA DI TIRO AL PIATTELLO.*
L'Esercizio di attivita agonistiche comporta che debbono ricadere su coloro che vi si dedicano gli eventuali danni da essi sofferti e rientranti nell'alea normale come inerenti allo svolgimento delle attivita medesime, ma non anche i danni, non riconducibili entro i limiti del rischio normale dell'Esercizio sportivo, cagionati dall'attivita di terzi inseritisi con un comportamento illecito nello svolgimento dell'Esercizio medesimo. (applicazione in tema di danni arrecati ad un partecipante ad una gara di tiro al piattello dalla deflagrazione intempestiva di una cartuccia, avvenuta mentre l'armaiolo di gara cui il partecipante aveva affidato il proprio fucile, affinche ne verificasse il funzionamento. Rivelatosi difettoso, provvedeva al caricamento dell'arma, in presenza del concorrente, senza avere previamente accertato i difetti meccanici denunciatigli, e senza avere prima effettuato una prova dell'arma stessa).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)