Sez. 3, Sentenza n. 1564 del 20/02/1997 (Rv. 502573 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Implicita accettazione del relativo rischio da parte dei partecipanti - Conseguenze - Limiti - Responsabilità degli organizzatori - Esclusione - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA
L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)