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Sez. 3, Sentenza n. 1564 del 20/02/1997 (Rv. 502573 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Implicita accettazione del relativo rischio da parte dei partecipanti - Conseguenze - Limiti - Responsabilità degli organizzatori - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502573-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA

L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)