diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16856 del 07/07/2017 (Rv. 644841 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO | Decreto di liquidazione - Compenso del commissario giudiziale - Motivazione sommaria - Sufficienza.
Stato
decisa il 2017-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644841-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO

Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, comma 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)