Sez. 2, Sentenza n. 13427 del 12/09/2003 (Rv. 566812 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Violazione del dovere di lealtà e probità - Condanna alle spese della parte vittoriosa - Legittimità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti - con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale - che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)