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Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 09/03/2004 (Rv. 570894 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Accoglimento parziale - Giusti motivi per disporre la compensazione - Configurabilità - Soccombenza reciproca - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di porre a carico della parte parzialmente vittoriosa le spese legali sostenute dall'altra parte - Esclusione - Eccezione - Violazione del dovere di lealtà e probità.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570894-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

In caso di accoglimento parziale della domanda, possono sussistere i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali qualora la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli assunti avversari, ma non sussiste un'ipotesi di soccombenza reciproca; ne consegue che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata a pagare per l'intero le spese legali sostenute dall'altra parte, in quanto questa possibilità è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale - espressamente motivata - di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)