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Sez. L, Sentenza n. 7229 del 02/12/1983 (Rv. 431829 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - NATURA - INTERESSI MORATORI SULL'INTERA SOMMA CAPITALE - DIRITTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE.*
Stato
decisa il 1983-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431829-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - NATURA - INTERESSI MORATORI SULL'INTERA SOMMA CAPITALE - DIRITTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE.*

La somma aggiuntiva dovuta come conseguenza automatica del mancato tempestivo pagamento dei contributi previdenziali ex art. 111 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 costituisce una sanzione civile che, pur avendo la funzione di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'istituto assicuratore, dà luogo ad un debito che si compenetra con quello concernente l'obbligazione contributiva ed assume anche esso le caratteristiche di somma capitale, con la conseguenza che sull'intera somma, così dovuta in dipendenza dell'inadempimento di tali obbligazioni, spettano all'istituto assicuratore gli interessi moratori nella misura legale. (V 3161/83, mass n 428070; (Conf 5182/81, mass n 415981).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)