Sez. L, Sentenza n. 5182 del 29/09/1981 (Rv. 415981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO - INCLUSIONE - NATURA - FUNZIONE - RINUNCIA DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL FINE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO - INCLUSIONE - NATURA - FUNZIONE - RINUNCIA DELL'ISTITUTO ASSICURATORE AL FINE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITÀ.*
In tema di previdenza ed assistenza obbligatoria, la somma aggiuntiva che il datore di lavoro è tenuto a versare, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una sanzione di natura civile, che si profila come una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, sottratta a qualsiasi apprezzamento discrezionale del giudice investito della relativa questione, con la duplice funzione di rafforzare l'obbligazione principale e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'istituto assicuratore, salva la facoltà di quest'ultimo di rinunciarvi per pretendere soltanto la corresponsione degli interessi moratori. (V. 2480/81, mass. N. 413265; (V. 115/78, mass. N. 389406; (V. 25/66, mass. N. 320059).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)