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Sez. L, Sentenza n. 3161 del 09/05/1983 (Rv. 428070 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - FUNZIONE - NATURA - DEBITO DI SOMMA CAPITALI - INTERESSI MORATORI - SPETTANZA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE SIA DEI CONTRIBUTI SIA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEGLI INTERESSI - FACOLTÀ DELL'ISTITUTO MEDESIMO.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428070-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - FUNZIONE - NATURA - DEBITO DI SOMMA CAPITALI - INTERESSI MORATORI - SPETTANZA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE SIA DEI CONTRIBUTI SIA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEGLI INTERESSI - FACOLTÀ DELL'ISTITUTO MEDESIMO.*

In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie la somma aggiuntiva dovuta, come conseguenza automatica del mancato tempestivo pagamento dei contributi previdenziali, a norma degli artt. 111 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 82 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, costituisce una sanzione civile, che, pur avendo la funzione di risarcire in misura predeterminata, con presunzione assoluta, il danno cagionato all'istituto assicuratore, dà luogo ad un debito che si compenetra con quello concernente l'obbligazione contributiva ed assume anché essa le caratteristiche di somma capitale, sicché sull'intero importo così dovuto in dipendenza della violazione dell'Obbligo contributivo vanno liquidati gli interessi moratori nella misura legale. La facoltà concessa all'istituto assicuratore di optare per il pagamento dei contributi e degli interessi entro un tempo determinato, rinunziando alla suddetta sanzione civile, non viene in discussione quando l'istituto abbia fatto richiesta di pagamento sia dei contributi che della somma aggiuntiva, effettuando in tal modo la scelta discrezionale ed insindacabile ad esso spettante. (V 2480/81, mass n 413265; (Conf 3264/69, mass n 343286, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)