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Sez. L, Sentenza n. 3585 del 10/04/1987 (Rv. 452541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CORRISPONDENZA DELLE NUOVE ALLE PRECEDENTI MANSIONI AFFERMATA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA - CARATTERE VINCOLANTE PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA LE MANSIONI DI "CAPOSQUADRA DISTRIBUZIONE" E QUELLE DI "ELETTRICISTA PROVETTO CON FUNZIONI, SE NECESSARIO, DI GUIDA" AI SENSI DELLE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1987-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CORRISPONDENZA DELLE NUOVE ALLE PRECEDENTI MANSIONI AFFERMATA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA - CARATTERE VINCOLANTE PER IL GIUDICE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA LE MANSIONI DI "CAPOSQUADRA DISTRIBUZIONE" E QUELLE DI "ELETTRICISTA PROVETTO CON FUNZIONI, SE NECESSARIO, DI GUIDA" AI SENSI DELLE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*

L'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. permette la variazione delle mansioni in altre equivalenti, purché non sia pregiudicata la posizione retributiva del lavoratore e le nuove mansioni consentano al medesimo l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento della professionalità acquisita nella pregressa fase del rapporto di lavoro. Ai fini predetti, la corrispondenza delle nuove alle precedenti mansioni affermata in Sede di contrattazione collettiva costituisce un affidabile indice dell'equivalenza richiesta dalla norma, ancorché non vincoli in modo assoluto il giudice, che tale valutazione deve compiere in via autonoma. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte, aveva ritenuto l'equivalenza fra le precedenti mansioni - di "capo squadra distribuzione" - e quelle - "di elettricista provetto, con funzioni, se necessario, di guida" - successivamente attribuite ai sensi dell'art. 17 del contratto collettivo 1 agosto 1979, per i dipendenti dell'ENEL, escludendo che queste ultime - cui, come alle precedenti, conseguiva l'inquadramento in cat. B2 - implicassero una menomazione della professionalità dei lavoratori). (V 698/86, mass n 444257; (V 169/86, mass n 443813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 01/08/1979 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)