Sez. L, Sentenza n. 21539 del 06/10/2006 (Rv. 592388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Prescrizione - Sospensione ex art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - "Dies ad quem" - Definizione del procedimento di liquidazione, comprensivo della fase successiva al reclamo proposto dall'interessato avverso il provvedimento di diniego della prestazione - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La sospensione della prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall'Inail in favore dell'assicurato, prevista dall'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, permane sino alla definizione del procedimento di liquidazione, in questo compresa la fase successiva al reclamo proposto dall'interessato avverso il provvedimento di diniego della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 com. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)