Sez. L, Sentenza n. 15966 del 17/12/2001 (Rv. 551209 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro ex art. 53 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Attivazione "ex officio" del procedimento inteso al riconoscimento delle relative indennità - Necessità di presentazione di domanda amministrativa da parte dell'assicurato - Esclusione - Mancato inoltro della lettera raccomandata ex art. 104 dello stesso d.P.R. - Conseguenze - Improponibilità dell'azione giudiziale - Esclusione - Improcedibilità ex art. 443 cod. proc. civ. - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Nel caso di denunzia di infortunio lavorativo presentata all'istituto assicuratore dal datore di lavoro, ex art. 53 d.P.R. n. 1124 del 1965, si attiva "ex officio" il procedimento inteso al riconoscimento delle indennità previste dalla legge, senza che l'assicurato debba presentare la relativa domanda amministrativa; ne consegue che, in assenza di alcun provvedimento dell'istituto a seguito della indicata denuncia di infortunio, il mancato inoltro, da parte dell'assicurato, della lettera raccomandata prevista dall'art. 104, primo comma, del citato d.P.R., non comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, atteso che tale adempimento, pur indicato nella stessa disposizione anche col termine "domanda", si configura come ulteriore atto di impulso (opposizione) nel procedimento amministrativo già avviato e, come tale, rileva ai fini della sola procedibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)