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Sez. L, Sentenza n. 5719 del 10/03/2011 (Rv. 616443 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contratti di riallineamento contributivo - Beneficio della sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo - Sanatoria delle pendenze retributive - Condizioni - Realizzazione - Necessità - Oneri di allegazione e prova - Sul beneficiario - Contenuto.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616443-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di contratti di riallineamento retributivo, il diritto a godere del beneficio della sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lett. a) e c), del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, ovvero ad usufruire della successiva sanatoria di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, è subordinato alla compiuta realizzazione delle condizioni per l'attuazione della deroga all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, previste dall'art. 6, comma 11, del medesimo d.l., e poi confermata dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 510 del 1996. Ne consegue che il beneficiario, su cui incombono gli oneri di allegazione e prova, è tenuto a dimostrare di avere: 1) recepito l'accordo provinciale di riallineamento retributivo concluso tra le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori aderenti o collegate a quelle nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo; 2) rispettato le forme e i tempi stabiliti dalle indicate disposizioni, programmando il graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori previsti nei corrispondenti contratti collettivi; 3) stipulato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, gli accordi territoriali ed aziendali di recepimento, provvedendone al deposito nei trenta giorni successivi presso i competenti Uffici provinciali del lavoro e della mobilità ordinaria e le sedi provinciali INPS; 4) raggiunto e mantenuto il detto riallineamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 11, Decreto Legge 02/06/1990 num. 129 art. 2 bis, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5 com. 2, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5 com. 3, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 210, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)