Sez. L, Sentenza n. 17773 del 07/08/2006 (Rv. 591986 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 5 d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 sui contratti di riallineamento contributivo - Contenuto precettivo - Sanatoria delle pendenze contributive a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Osservanza di una complessa procedura e ricorrenza di determinate condizioni - Necessità - Atto aziendale - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di contratti di riallineamento retributivo, nell'ambito della procedura descritta dall'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 e prevista ai fini della sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6 comma 9 del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito nella legge n. 389 del 1989), i singoli passaggi della procedura costituiscono una condicio iuris cui è subordinato il godimento del beneficio. Ne consegue che l'atto aziendale di recepimento dell'accordo provinciale (finalizzato ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dagli accordi nazionali), costituisce, ai fini del godimento della predetta sospensione, un presupposto normativo, in assenza del quale è precluso il godimento del beneficio contributivo, atteso che proprio in quanto il programma di riallineamento riguarda i lavoratori della singola azienda, il legislatore esige non solo la volontà sindacale locale (espressa dall'accordo provinciale), bensì la specifica volontà sindacale aziendale, che interpreta la volontà e gli interessi delle parti presenti in azienda.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Decreto Legge 02/06/1990 num. 129 art. 2 bis, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 03/08/1990 num. 210, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)