diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 04/10/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 181230 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ASSISTENZA AI PARTECIPI - CONCORSO NEL REATO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181230-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ASSISTENZA AI PARTECIPI - CONCORSO NEL REATO - DIFFERENZE.*

L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 307 cod. pen. che concerne l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata corrisponde a quella prevista dall'art. 418 cod. pen., dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata, e può trovare applicazione, secondo l'espressa previsione legislativa, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, qualora il dare rifugio o fornire vitto sia attuato in favore di taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ossia a singoli componenti e non all'associazione o alla banda nel suo complesso. Nel caso di assistenza, in qualsiasi Forma prestata consapevolmente non ai singoli, ma all'associazione o alla banda, si ha concorso nel reato qualora tale assistenza si risolva in un consapevole contributo all'esistenza stessa dell'associazione o della banda ed alla sua permanenza, cioè in una adesione agli scopi della stessa, e quindi, giuridicamente, in una partecipazione criminosa al sodalizio. (V mass n 180470; (V mass n 177129; (V mass n 176950; (V mass n 162279; (V mass n 162275).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 307 CORTE COST., Cod. Pen. art. 418

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)