Sez. 1, Sentenza n. 2101 del 15/11/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180470 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - PARTECIPAZIONE ED ASSISTENZA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - PARTECIPAZIONE ED ASSISTENZA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi è da individuarsi nell'elemento psicologico che anima il comportamento dell'agente. È così configurabile il paradigma legale dell'art. 307 cod. pen., quando l'ospitalità è consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 306 cod. pen., quando l'adesione a fornire rifugio sia ispirata dall'intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa. (V mass n 159810; (V mass n 162279).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)