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Sez. L, Sentenza n. 9500 del 12/11/1994 (Rv. 488548 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Ritardo nell'adempimento - Nuova disciplina ex art. 16 legge n. 412 del 1991 - Incidenza su situazioni di mora protrattesi dopo la sua entrata in vigore - Inammissibilità - Incidenza limitata al periodo successivo all'entrata in vigore della nuova norma - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488548-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE

La norma dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 non si limita a dettare un nuovo modo di svolgimento di un rapporto di durata, sì da essere immediatamente efficace sui rapporti pendenti, ma ha carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina, in quanto determina un nuovo contenuto del credito per prestazioni previdenziali nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento. Essa, pertanto, può incidere sui fatti costitutivi del credito stesso successivi alla sua entrata in vigore e non anche su situazioni di mora protrattasi dopo tale momento, neppure limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della norma stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)