Sez. L, Sentenza n. 6368 del 06/07/1994 (Rv. 487298 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Interessi e rivalutazione - Cumulabilità - Esclusione ex art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Limiti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
La norma dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (modificativa, in tema di crediti previdenziali, della previgente disciplina della cumulabilità - ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 - degli interessi e della rivalutazione monetaria) non è applicabile nel caso in cui la mora dell'ente previdenziale sia iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ancorché tale mora si protragga nel periodo successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)