Sez. 1, Sentenza n. 1541 del 19/02/1997 (Rv. 502556 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE | Novità od originalità del prodotto imitato - Necessità - Esclusione - Presenza di un marchio sul prodotto imitato - Idoneità ad evitare confusione - Limiti - Condizioni.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE
In tema di concorrenza sleale, la tutela contro colui che si appropri delle caratteristiche distintive di un prodotto, imitandole in modo servile, non presuppone che il prodotto imitato abbia i connotati della novità od originalità necessari per la brevettabilità dello stesso, e neppure è esclusa, di per se, dalla circostanza che il prodotto rechi un marchio idoneo ad attribuirne l'origine ad un determinato produttore, allorquando secondo l'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da adeguata motivazione, tale marchio per le modalità della sua utilizzazione non adempia la sua funzione qualificante e distintiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)