Sez. 5, Sentenza n. 24766 del 04/12/2015 (Rv. 638128 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Contributo per il servizio sanitario nazionale - Cessione dei crediti ai fini della riscossione - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio passivo tra l'Inps ed il cessionario - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di cessione ai fini della riscossione dei crediti vantati dall'Inps, e segnatamente del contributo per il servizio sanitario nazionale, qualora i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448 del 1998, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'Inps ed il cessionario, non potendosi ritenere la citata disposizione tacitamente abrogata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, che, prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209 del 2002, convertito nella legge n. 265 del 2002, prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore ed al cessionario.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13 com. 8, Legge 22/11/2002 num. 265, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/2002 num. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)