Sez. L, Sentenza n. 18522 del 09/09/2011 (Rv. 619684 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Riscossione coattiva di crediti previdenziali - Opposizione al ruolo - Motivi inerenti al merito del credito - Legittimazione passiva dell'ente impositore e del cessionario - Necessità - Fondamento - Motivi inerenti a questioni formali relative alla cartella esattoriale o alla sua notifica - Estensione del contraddittorio alla società esattrice - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l'INPS) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)