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Sez. 1, Sentenza n. 4025 del 12/07/1979 (Rv. 400515 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CREDITO DEL DANNEGGIATO - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'ASSICURATO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400515-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CREDITO DEL DANNEGGIATO - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'ASSICURATO - INSUFFICIENZA.*

Nei rapporti fra assicuratore della responsabilita civile ed assicurato, ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell'assicurato - iniziatasi per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'Azione da costui proposta - il credito del danneggiato diviene liquido ed esigibile, in via stragiudiziale, in virtu di una transazione che determini definitivamente, nella sua esistenza e nel suo contenuto, il credito stesso, ovvero, in via giudiziale, in forza del passaggio in giudicato della sentenza che condanni l'assicurato nell'an e nel quantum: a tal fine, pertanto, non e sufficiente una sentenza, anche se esecutiva, di condanna dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato. (Conf 593/78, mass n 389891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)