Sez. 3, Sentenza n. 15149 del 23/11/2000 (Rv. 542109 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Assicurazione - Della responsabilità civile - Sospensione della prescrizione all'esito della comunicazione da parte del danneggiato - Cessazione - Condizioni - Sentenza di condanna dell'assicurato - Sufficienza - Limiti - Notificazione.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione inerente ai diritti dell'assicurato iniziatasi per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)