Sez. 5, Sentenza n. 50346 del 22/10/2014 Ud. (dep. 02/12/2014) Rv. 261316 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Omessa richiesta, da parte della difesa, di esame del teste di riferimento nel giudizio di primo grado - Utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" in sede di appello - Legittimità - Ragioni.
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Sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art.195, comma primo, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)