Sez. 2, Sentenza n. 13927 del 04/03/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 264015 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Presupposti di utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" - Indicazione della fonte diretta - Necessità - Condizioni.
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In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)