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Sez. 3, Sentenza n. 41835 del 22/09/2015 Ud. (dep. 19/10/2015) Rv. 265436 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Doppiamente "de relato" - Natura di indizio - Valutazione probatoria - Criteri - Rito abbreviato - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265436-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente "de relato" (perché acquisite al procedimento attraverso un terzo soggetto) hanno valenza di meri indizi e richiedono una verifica particolarmente rigorosa dell'attendibilità di tutti i soggetti coinvolti, anche qualora il giudizio si svolga con le forme del rito abbreviato, potendo il giudice eventualmente compiere i dovuti approfondimenti attraverso l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata per non aver sottoposto a vaglio critico una relazione degli assistenti sociali, assunta a fondamento dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, che compendiava le dichiarazioni rese ai medesimi dai genitori affidatari di tre bambini circa i racconti di questi ultimi concernenti gli abusi sessuali cui il padre li avrebbe sottoposti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)