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Sez. L, Sentenza n. 14670 del 13/11/2000 (Rv. 541604 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione - Provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale - Conseguenze dell'emissione ovvero del diniego del provvedimento.
Stato
decisa il 2000-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541604-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione - gravante sul datore di lavoro, altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella della integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato, l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua intierezza accompagnato da quello risarcitorio; mentre se essa interverrà detto obbligo sarà ex post qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale e darà perciò al datore di lavoro il diritto al rimborso da parte dell'Inps.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)