Sez. U, Sentenza n. 16779 del 10/08/2005 (Rv. 583393 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Sistema della integrazione salariale - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Estensione a controversie di contenuto meramente patrimoniale - Ammissibilità - Fattispecie relativa a domanda di integrazione salariale per sospensione dei lavori di dipendenti regionali.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto in tale rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio. (Nella specie, la S.C., sul presupposto che l'obbligazione nascente dagli artt. 15 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 in tema di effetti derivanti dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, ha natura essenzialmente retributiva, strettamente collegata al rapporto di lavoro, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di operai forestali dipendenti dalla Regione - e, perciò, considerata attinente ad un rapporto di impiego pubblico - volta all'ottenimento di somme a titolo di integrazione salariale ex art. 8 della citata legge n. 457 del 1972 per sospensione dei lavori dovuta ad avverse condizioni meteorologiche).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 457 art. 15, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)