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Sez. 6, Ordinanza n. 37985 del 22/09/2004 Cc. (dep. 27/09/2004) Rv. 228835 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità dipendente da reato - Disposizioni processuali - Misure cautelari interdittive - Impugnazioni - Ricorso per cassazione "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228835-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, le ordinanze che applicano una misura cautelare interdittiva sono impugnabili, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, solo con l'appello, dovendosi escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione "per saltum". (Nel caso di specie, la Corte non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dal difensore della società avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ma lo ha qualificato come appello, trasmettendo gli atti al giudice competente, a norma dell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)