Sez. 5, Sentenza n. 12791 del 19/10/2001 (Rv. 549760 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Art. 32 bis d.P.R. n. 636 del 1972, applicabile "ratione temporis" - Luogo delle notificazioni - Residenza dichiarata dalla parte nel ricorso introduttivo - Luogo di notifica dell'atto impugnato - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, alla stregua della letterale formulazione dell'art. 32 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile nella specie "ratione temporis"), non dissimile, per tale parte, da quella dell'attuale art. 17 del d.P.R. 31 Dicembre 1992, n. 546, le comunicazioni e le notificazioni vengono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, e cioè nel ricorso introduttivo, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di eventuali variazioni, mentre rimane irrilevante, ai fini della corretta notificazione degli atti processuali, il luogo nel quale sia stato notificato l'atto impugnato con il ricorso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)