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Sez. L, Sentenza n. 4415 del 24/02/2009 (Rv. 607252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro - Regime anteriore a quello di cui alla legge n. 142 del 2001 - Qualificazione della prestazione resa in favore della cooperativa - Natura subordinata - Configurabilità - Condizioni e limiti - Indici del vincolo della subordinazione - Decisività - Esclusione - Previsione statutaria sulla possibilità (o non esclusione) di distinti rapporti lavorativi inerenti all'oggetto sociale - Necessità - Conseguenze in tema di applicazione delle garanzie di cui all'art. 7 stat. lav.
Stato
decisa il 2009-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori subordinati e, in quest'ultimo caso, non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale che può dedursi la costituzione di un rapporto di siffatto tipo occorrendo, a tal fine, che lo statuto della società contempli, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti lavorativi inerenti all'oggetto sociale; ne consegue che, solo ove sia provato un distinto rapporto di lavoro subordinato a lato del rapporto societario, potrà trovare applicazione la disciplina di garanzia recata dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511, Legge 20/05/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)