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Sez. L, Sentenza n. 16281 del 19/08/2004 (Rv. 575983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperativa di produzione e lavoro - Attività dei soci svolta in conformità del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini sociali - Carattere subordinato o parasubordinato del rapporto - Esclusione - Modalità delle prestazioni analoghe a quelle del rapporto di lavoro subordinato - Irrilevanza - Limiti - Accertamento della volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato parallelo a quello sociale - Ammissibilità - Requisiti - Conformità a previsione statutaria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (il cui art. 1, comma terzo, dispone che i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato), i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti delle medesime per le prestazioni volte a consentire ad esse il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale; in particolare, non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività dei soci ad un distinto rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che essi siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva restando salva la possibilità che lo statuto della società contempli, o non escluda, la possibilità di costituire, con i soci, distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale. I soci lavoratori, pertanto, possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori subordinati, e, in quest'ultimo caso, non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale che può dedursi la costituzione di un rapporto distinto da quello societario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo rilievo alla materiale subordinazione, aveva ritenuto sussistente tra la cooperativa e il socio un rapporto di lavoro subordinato, non considerando adeguatamente altri elementi, quali la verifica della natura, dell'oggetto e dello scopo sociale della cooperativa sulla base dell'atto costitutivo e delle norme statutarie; la partecipazione del socio lavoratore all'attività sociale, in assenza dell'utilizzazione fraudolenta o simulata dello strumento della cooperazione; la rispondenza dell'attività lavorativa all'oggetto sociale, anche in relazione alle modalità previste dal contratto sociale per l'impiego dei soci lavoratori; la possibilità, contemplata dalle norme statutarie, di costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i soci e la verifica dell'eventuale volontà espressa dalle parti in tal senso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)