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Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 04/07/1988 Ud. (dep. 26/05/1989) Rv. 181407 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE PER NULLITÀ DI UN CAPO DELLA SENTENZA - MANCATA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SUL RESIDUO GRAVAME - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181407-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE PER NULLITÀ DI UN CAPO DELLA SENTENZA - MANCATA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SUL RESIDUO GRAVAME - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado ometta di pronunciare su un capo d'imputazione, il giudice di secondo grado, investito dall'impugnazione del pubblico ministero, deve dichiarare la nullità della sentenza in parte qua e sospendere il giudizio per la residua parte del gravame, ai fini di una successiva pronuncia unitaria. Qualora tuttavia il giudice d'appello, senza sospendere il procedimento nei limiti innanzi indicati, dichiari la nullità della sentenza relativamente all'omessa pronuncia, rimettendo gli Atti a quello di primo grado, e decida nel resto, la mancata sospensione dà luogo ad una mera irregolarità, non prevista quale causa speciale o generale di nullità. (Conf mass n 160104).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)