Sez. 5, Sentenza n. 7174 del 20/04/1983 Ud. (dep. 02/08/1983) Rv. 160104 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - OMESSA PRONUNZIA IN PRIMO GRADO SU UNO O PIÙ CAPI DI IMPUTAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - OMESSA PRONUNZIA IN PRIMO GRADO SU UNO O PIÙ CAPI DI IMPUTAZIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ - INSUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rilevi la parziale omissione di giudizio su uno o più capi di imputazione da parte del giudice di primo grado, deve rimettere gli Atti a questo ultimo per la pronuncia suppletiva e sospendere il giudizio in attesa della decisione ulteriore. L'inosservanza di tale criterio dà luogo ad una mera irritualità, che non è prevista quale causa speciale o generale di nullità e non è inoltre assimilabile alla nullità di cui all'art. 445 ultimo comma, cod. proc. pen., che prevede una situazione inversa e più grave. (V mass n 125253).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)