Sez. 1, Sentenza n. 1102 del 23/04/1990 Cc. (dep. 11/05/1990) Rv. 184280 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DEL PRIMO GIUDICE - APPELLO - DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROVVEDERE - ILLEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DEL PRIMO GIUDICE - APPELLO - DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROVVEDERE - ILLEGITTIMITÀ.*
Allorquando al giudice dell'appello viene denunciata la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e di pronuncia su uno dei punti che, in primo grado, aveva formato oggetto di specifica richiesta di decisione, il giudice ad quem, in quanto anch'esso di merito, non può astenersi dalla pronuncia né annullare con rinvio al precedente giudice, ma deve dare risposta al motivo che se ne duole, decidendo esso nel merito, là dove non ha provveduto il primo giudice. (nella specie la S.C. ha ritenuto erronea la decisione del giudice di appello secondo la quale, avendo il primo giudice omesso di pronunciarsi sull'istanza subordinata dell'imputato, l'appello sul punto era improponibile). (V mass n 181407; (V mass n 160104; (Conf mass n 170500 ed ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)